In un arco temporale molto ampio dal 1999 al 2007 il comune di Rignano Flaminio ha rilasciato diverse concessioni edilizie e permessi di costruire per la realizzazione di abitazioni (case di campagna) e annessi agricoli nel rispetto della normativa urbanistica-edilizia dell’epoca.
La maggior parte dei proprietari ha acquistato il terreno con il progetto approvato e il permesso di costruire volturato. Altri, invece, direttamente la casa già costruita.
Occorre evidenziare che già la ripartizione dell’unico originario fondo, determinato dallo scioglimento in liquidazione della Colle Flaminio srl con assegnazione pro quota ai soci del terreno di proprietà della società, avvenuta nell’anno 1995 ed il suo frazionamento erano stati autorizzati così come ciascuna delle costruzioni, posto che per esse vennero rilasciati i necessari e prescritti titoli abilitativi.
Ancora, l’intervento edificatorio non richiedeva la previsione ed attuazione di nuovi servizi ed opere di urbanizzazione primaria o secondaria, onde non ha comportato alcun aumento del c.d. “carico urbanistico”: l’area ha mantenuto un aspetto ed un assetto territoriale (quanto all’incidenza in termini di urbanizzazione) del tutto compatibile per le sue connotazioni oggettive con le previsioni di lottizzazione dello strumento generale di pianificazione.
I notai hanno regolarmente rogitato senza alcuna eccezione e molti di noi hanno acceso un mutuo con le banche e anche i notai degli istituti di credito non ravvisarono irregolarità.
Nel 2007, come un fulmine a ciel sereno, la notizia dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli che indagava per il reato di lottizzazione abusiva e la nostra conseguente preoccupazione.
L’amministrazione comunale (https://crprataccio.com/parere-legale-avv-paese-26-02-2011/ ; https://crprataccio.com/delibera-comunale-30-03-2011/) ci rassicurò subito affermando la legittimità dei titoli edilizi e riferendoci che anche la Regione Lazio (https://crprataccio.com/accertamento-regione-lazio/) si era espressa negli stessi termini con un parere ad hoc che ci venne esibito.
Inopinatamente all’alba del 4 marzo del 2011 le nostre famiglie furono svegliate dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato che posero sotto sequestro le nostre abitazioni, poi il calvario del processo e in data 22.11.2016 la sentenza di condanna per tutti con conseguente confisca delle case (nonostante la richiesta del Pubblico Ministero di assoluzione per sussistenza della buona fede per molti di noi) e senza benefici di legge (https://crprataccio.com/sentenza-di-primo-grado-tribunale-di-tivoli-22-11-2016/).
E’ seguito il giudizio d’appello e nelle more è intervenuta la prescrizione del reato e, soprattutto, l’adozione della variante specifica al P.R.G. del comune di Rignano Flaminio (https://crprataccio.com/delibera-comunale-sulla-variante-urbanistica-al-piano-regolatore-generale-12-09-2016/) dopo parere favorevole della Regione Lazio (https://crprataccio.com/delibera-regione-lazio-sulla-variante-urbanistica-al-prg-13-09-2023/).
Proprio in virtù di tale atto amministrativo, in data 9.7.2024 la Corte d’Appello di Roma, riformava la sentenza dichiarando la prescrizione del reato e, con il parere favorevole della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello, la revoca della confisca (https://crprataccio.com/senteza-della-corte-di-appello-del-09-07-2024/).
Tutto finito? Neanche per idea.
A novembre 2024 il sostituto Procuratore presso la stessa Corte d’Appello proponeva ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per rivalutazione del giudizio sul presupposto che la volontà dell’A.C., di non voler confiscare le case, non era chiara poiché alla variante al PRG doveva seguire un ulteriore piano di attuazione (lottizzazione, recupero, ecc.) (https://crprataccio.com/ricorso-della-procura-generale-in-cassazione-del-30-10-2024/).
Il 15 maggio 2025 la sentenza della Cassazione: annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma senza alcun rinvio e ripristino della confisca! (https://crprataccio.com/motivazioni-sentenza-cassazione/).
Ma vi è di più.
In data 6.5.2025 (https://crprataccio.com/adozione-del-piano-di-lottizzazione-convenzionata-del-6-05-2025/), dunque prima dell’udienza celebratasi innanzi la Corte di cassazione, il Consiglio comunale di Rignano Flaminio aveva adottato il “piano di lottizzazione convenzionata in località Prataccio presentato ai sensi dell’art. 28 l. 1150/1942” proprio in attuazione della variante urbanistica deliberata dalla giunta regionale n. 969 del 28.12.2023. La Suprema corte però ha ritenuto che anche tale atto amministrativo non fosse incompatibile con la volontà di confiscare dell’A.C. poiché gli unici atti incompatibili sono, si legge nelle motivazioni, “da ricercarsi in provvedimenti o atti emergenti in maniera legittima e regolare all’esito di complete e definite procedure di adozione e approvazione”. E si aggiunge: “ I documenti sopra citati sono stati prodotti per la prima volta dalle difese solo innanzi a questa Corte. Certamente trattandosi di delibera comunale del 6.5.2025, data successiva alla sentenza di appello impugnata, non potevano essere prodotti, regolarmente, che in questa sede (…) e presentano profili di merito necessariamente da valutare per stabilire la loro inerenza concreta allo specifico intervento lottizzatorio; … profili di merito, che come tali, non possono in ogni caso essere esaminati, come noto, in questa sede di legittimità”.
E allora, ci si chiede:
1- perché non è stata pronunciata una sentenza di accoglimento con rinvio alla Corte di Appello di Roma per le su indicate valutazioni di merito?
2- perché si è deciso di punire alla stregua dei condannati per reati mafiosi (art. 24 D.Lgs 159/2011 cd Codice antimafia) 20(venti) famiglie di cittadini rignanesi incensurati rimasti fino alla fine fiduciosi negli atti e nei comportamenti dell’Autorità pubblica?
3-perchè la Suprema corte si è pronunciata con una sentenza che non tiene conto della propria pregressa giurisprudenza pure richiamata nelle motivazioni?
4-perchè non si è tenuto conto dei principi sovranazionali (recepiti nel nostro ordinamento) indicati dalla CEDU (proporzionalità della pena, presunzione di non colpevolezza, affidamento nella correttezza degli atti amministrativi interni, possibilità di avvalersi di un mezzo di impugnazione effettivo, rispetto della vita privata e familiare e del domicilio)?
Come può essere possibile tutto questo?
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